Per un rogito ancora più sicuro: il deposito del prezzo dal notaio
Cos’è il deposito del prezzo dal notaio?
Per deposito del prezzo dal notaio s’intende la procedura che prevede che al rogito, su richiesta di almeno una delle parti, la somma pattuita venga depositata presso il notaio a titolo di garanzia della buona riuscita della compravendita immobiliare.
In base a tale procedura il notaio versa il denaro ricevuto dall’acquirente (con assegno circolare o bonifico) su un conto corrente dedicato, aperto a nome del notaio ma separato dal suo patrimonio e riservato alle operazioni che interessano i contraenti.
Il notaio trattiene la somma fino al momento dell’avvenuta trascrizione della vendita all’UPI (Ufficio di Pubblicità Immobiliare, ex Conservatoria), che è il luogo dove sono conservati tutti gli atti e le scritture relativi ai beni immobiliari.
Ricordiamo che la Conservatoria ha funzione probatoria, il che significa che gli atti e i documenti rilasciati forniscono la prova certa della titolarità di un dato immobile e se vi siano sullo stesso eventuali gravami.
Il notaio, dopo avere accertato che la vendita è stata regolarmente trascritta, procederà quindi a pagare il venditore.
Contemporaneamente il notaio darà le chiavi dell’immobile all’acquirente.
La procedura di deposito del prezzo scongiura il rischio che nel lasso di tempo intercorrente tra la data del rogito e la data della trascrizione del contratto nei registri immobiliari possano essere iscritti ipoteche, pignoramenti o altri gravami in pregiudizio al perfezionamento della vendita.
Se ci sono problemi il notaio ferma tutto, la compravendita non ha luogo e l’acquirente torna in possesso di quanto ha versato al notaio.
Il deposito del prezzo dal notaio è quindi un utile meccanismo che garantisce la correttezza e la sicurezza del trasferimento di denaro dall’acquirente al venditore.
Possibili ulteriori utilizzi
1. Se l’immobile risulta gravato da un pignoramento o da un’ipoteca pregressa, si può prevedere nell’atto di compravendita che il prezzo venga pagato soltanto ad avvenuta loro cancellazione.
2. Se l’immobile è soggetto a prelazione legale, il prezzo viene pagato nel momento in cui viene meno la possibilità di esercitare tale prelazione.
3. Se l’immobile non è agibile, il pagamento del prezzo si verifica solamente ad avvenuta presentazione della segnalazione certificata di agibilità dello stesso.
4. Se l’immobile è ancora occupato dal venditore, il prezzo è da pagare solo una volta che la casa sia stata consegnata all’acquirente libera da persone e da cose.
Per chi sia interessato ad approfondire, la fonte normativa della procedura è la Legge 124/2017 “per il mercato e la concorrenza”.